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Art. 15 Codice della strada - ATTI VIETATI

19 maggio 2025

Si pubblica estratto art. 15 Codice della Strada - Atti Vietati:

1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) (( e h) )), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 216 ad euro 866)). (114) (124) (145) (163)

((3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204)).

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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Nome Descrizione
Descrizione Ufficio Polizia Locale
Responsabile SINDACO - Mauro Romagnoli
Personale ASSISTENTE di POLIZIA LOCALE - Daniele Sartirani
Indirizzo presso: Palazzo Municipale di Pettenasco, Piazza Unità d'Italia, 2 - 28028 Pettenasco (NO)
Telefono 0323.89115
Apertura telefonica: stessi orari di apertura al pubblico di accesso libero
Fax 0323.89693
Email poliziamunicipale.pettenasco@ruparpiemonte.it
PEC pettenasco@cert.ruparpiemonte.it
Note Apertura telefonica: stessi orari di apertura al pubblico di accesso libero
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì su appuntamento dalle 10,00 alle 11,30
Martedì-Giovedì accesso libero dalle 10,30 alle 11,30

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